Negli ultimi tempi, il dibattito sui Bonus Casa si è animato a causa di numerose interpretazioni date dai giornali alla circolare 17/E emanata dall’Agenzia delle Entrate in merito al Sismabonus acquisto, secondo cui si può beneficiare due volte dello stesso bonus per l’acquisto di due immobili differenti.
La domanda, dunque, sorge spontanea: a seguito dell’acquisto di una casa con box, è possibile usufruire dell’agevolazione tanto per l’unità abitativa quanto per quella di servizio?
Secondo alcune fonti, sembra che questa “doppia” agevolazione potrebbe essere effettivamente possibile, basandosi sulle dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate, che ha affermato più volte che il Sismabonus può essere applicato a immobili di “qualsiasi categoria catastale”, incluso quindi anche il box.
Cos’è il Sismabonus e come funziona
Il Sismabonus è un incentivo fiscale – in vigore fino al 31 dicembre 2024 – che offre la possibilità di ottenere una detrazione IRPEF o IRES – a seconda che il richiedente sia un privato o una società – per lavori di adeguamento antisismico realizzati sia sugli immobili residenziali (anche non prima casa), sia su costruzioni destinate ad attività produttive (attività commerciali, agricole, professionali, ecc.).
È disciplinato dal comma 1-bis dell’art. 16 del decreto 63/2013, il quale prevede una detrazione del 50%, recuperabile in cinque anni, per il consolidamento di edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (1, 2, 3). Il limite massimo di spesa del Sismabonus è di 96.000 euro per ciascun immobile. Per gli edifici unifamiliari, l’aliquota può salire fino al 70% o all’80%, a seconda del numero di classi di rischio sismico ridotte a seguito dell’intervento, mentre per gli edifici condominiali può essere del 75% o dell’85%.
Cos’è il Simabonus acquisto?
Il comma 1-septies della circolare dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto, oltre al Sismabonus e al SuperSismabonus, anche il Sismabonus acquisto, una detrazione specifica che spetta a chi acquista unità immobiliari all’interno di edifici demoliti e ricostruiti da imprese con una riduzione della classe di rischio. Questa disposizione è stata incorporata nelle norme che regolamentano il Sismabonus, prendendo spunto dalle sue modalità di applicazione e stabilendo come la tipologia specifica dell’unità immobiliare acquistata, che sia residenziale o adibita a scopi produttivi, non rivesta alcuna importanza ai fini del godimento dell’agevolazione. È proprio a fronte di quanto dichiarato dall’Agenzia che sono nati i primi fraintendimenti. Così come riportato, infatti, sembrerebbe che gli acquirenti abbiano il diritto di usufruire dell’agevolazione fiscale sia per un’abitazione che per un ufficio (categoria A/10), purché essi siano situati nello stesso edificio.
Cosa vale per il box di pertinenza
In altre parole, questa disposizione permette di applicare il principio di “due immobili, due bonus,” secondo il quale si può beneficiare di due agevolazioni fiscali quando si acquista, oltre alla casa, anche un box che non sia di pertinenza.
Tuttavia, dal momento che il box è classificato come immobile di categoria C/6 destinato a garage e posti auto utilizzati “non a scopo di lucro”, quando si tratta di acquistare una casa e un box, non è possibile ottenere la doppia agevolazione poiché, in base alla sua categoria, il box non può beneficiare delle agevolazioni previste né per gli immobili produttivi né per quelli residenziali.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.
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