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NON HAI PAGATO L’IMU? APPROFITTA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO


La scadenza per versare l’acconto IMU era il 16 giugno, chi non avesse pagato può porre rimedio attraverso il ravvedimento operoso. È bene saldare quanto dovuto il prima possibile, in modo che non si vada incontro ai progressivi aumenti di mora.


Che cos’è la nuova IMU

Prima di prendere in esame le misure per effettuare il ravvedimento operoso, diamo una definizione di questa imposta. Nata nel 2020, la nuova IMU è stata chiamata così per distinguerla dalla semplice IMU, ormai decaduta. La nuova IMU unisce la tassa sulla casa alla Tasi, il tributo per i servizi indivisibili. L’acconto IMU deve essere versato entro il 16 giugno, mentre il saldo deve avvenire entro il 16 dicembre.


Chi non deve pagare la nuova IMU

Sono esclusi dal versamento di questo contributo tutti gli immobili che vengono identificati come abitazione principale, a meno che non facciano parte delle categorie catastali che li classificano come di lusso, cioè A/1, A/8 e A/9.


Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso permette a chi non ha rispettato le scadenze di versare ugualmente il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori.

La mora varia e aumenta con il passare dei giorni, nello specifico:

  • entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento si hanno sanzioni ridotte allo 0,1% (pari a 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni si hanno sanzioni ridotte all’1,5% (pari a 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine le sanzioni sono ridotte all’1,67% (pari a 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • oltre il 90° giorno dalla scadenza prevista ed entro 1 anno dal medesimo termine le sanzioni sono ridotte al 3,75% (pari a 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • oltre 1 anno dalla scadenza prevista ed entro 2 anni dal medesimo termine: le sanzioni sono ridotte al 4,29% (pari a 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: le sanzioni sono ridotte al 5% (pari a 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.


Gli interessi

Oltre all’imposta dovuta e alle sanzioni, sono da pagare anche gli interessi che vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU, in cui doveva essere versata l’imposta, alla data del versamento a sanatoria. La percentuale degli interessi è del 5% annuo dal 1° gennaio 2023.


Il pagamento tramite bollettino postale o F24

Una volta calcolata l’imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare l’F24 o il bollettino postale IMU indicando i codici tributo dell’imposta e il totale complessivo da pagare. Occorre inoltre barrare la casella “ravvedimento operoso” e conservare la ricevuta di pagamento.

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