Quando si abita in un condominio, naturalmente ciascun residente può fare uso delle parti comuni, quali scale, atrio, pianerottoli e corridoi.
La legge regolamenta tale possibile uso, indicando cosa si può fare e cosa, invece, non è permesso, e quindi anche quali oggetti si possono posizionare nelle parti comuni condominiali.
Cosa si può fare in condominio?
Il Codice Civile, agli articoli 1102 e 1120, disciplina il modo in cui ciascun condomino può utilizzare le parti comuni dell’edificio. Fermo restando che le parti comuni di uno stabile condominiale sono di tutti, chi vi abita può usarle, ma a condizione di:
non alterare il decoro dell’edificio;
non recare pregiudizio alla sicurezza e alla stabilità dell’edificio, o di una sua parte;
non modificare la destinazione d’uso della cosa comune;
non impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto;
non estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno di altri.
Pertanto, ogni condomino pur avendo diritto all’uso delle parti comuni, non deve arrecare dei danni o delle modifiche, e non deve precludere agli altri condomini identico uso.
Ciascun condomino può, però, eventualmente apportare a proprie spese dei miglioramenti, per esempio dal punto di vista estetico o funzionale, che permettano una migliore fruizione della cosa comune da parte di tutti.
Cosa si può mettere nelle parti comuni di un condominio
Come accennato in precedenza, le parti comuni di un edificio condominiale sono:
l’atrio;
l’ascensore;
le scale;
i corridoi;
i pianerottoli.
Oltre che dal Codice Civile, il loro utilizzo è disciplinato anche dal regolamento condominiale. Quest’ultimo contiene le norme relative all’uso della cosa comune e al decoro dell’edificio, e può essere anche più restrittivo rispetto agli articoli di legge.
Qualora, invece, non vi siano divieti ulteriori all’interno del regolamento di condominio, i condomini possono mettere nelle parti comuni alcune cose, come delle piante o degli oggetti ornamentali.
In entrambi i casi, si tratta di migliorie estetiche che non alterano il decoro dell’edificio e anzi lo rendono più gradevole.
Viceversa, le scale e i pianerottoli non possono essere usati come pertinenza della propria abitazione per depositare oggetti ingombranti che possono impedire agli altri di passare o costituire disagio o pericolo.
Lungo le scale quindi non si possono lasciare le biciclette, i monopattini o i passeggini.
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